Condominio, chi non versa le quote previste rischia molto. Che cosa dice la normativa in vigore a questo riguardo.
Vivere in affitto nell’appartamento di un’altra persona, comporta alcuni obblighi nei confronti del proprietario. Dal mantenimento in buone condizioni della casa, al pagamento delle quote mensili di locazione. Anche il versamento di alcune spese condominiali spetta al conduttore (l’inquilino), spese riguardanti in genere le parti comuni dello stabile.
Purtroppo a volte capita che il condominio non venga pagato regolarmente, con le inevitabili tensioni che possono giungere a dispute giudiziarie di fronte a un tribunale. Infatti la legge regola i rapporti tra il locatore (colui che concede in locazione, in affitto, un immobile) e il conduttore, cioè colui che riceve il bene, con tutte le conseguenze del caso.
Condominio, cosa succede in caso di mancato pagamento delle quote
In caso di spese condominiali, l’amministratore deve rivolgersi al proprietario dell’immobile anche se questo è concesso in affitto a una terza persona. L’amministratore di un condominio non ha infatti alcun diritto sul mero affittuario ed è quindi al proprietario che deve rivolgersi per le inadempienze. Tuttavia il locatore può rivalersi sull’inquilino, secondo le modalità presenti nel contratto di locazione.
Secondo la legge comunque alcune spese sono totalmente a carico del conduttore, a meno che non sia indicato diversamente dal contratto. Queste spese sono per le pulizie, per la manutenzione dell’ascensore, per i servizi comuni, per la fornitura d’acqua, per lo spurgo dei pozzi neri. Le spese di portineria sono a carico dell’inquilino nella misura del 90%, salvo altri accordi.
Per quanto riguarda le quote del condominio, addebitate dal locatore al conduttore, secondo la norma devono essere versate entro due mesi dalla richiesta. Naturalmente l’inquilino ha il diritto di conoscere i dettagli delle spese, con i criteri di ripartizione, e i relativi giustificativi. Ma cosa succede se l’inquilino non paga le spese condominiali, comprese le quote condominiali?
L’inquilino può essere sfrattato se esiste un ritardo superiore a 60 giorni dal momento della richesta di pagamento presentata dal proprietario dell’immobile e l’importo deve essere superiore ad almeno due mensilità del canone di affitto. La giurisprudenza con una sentenza della Cassazione ha confermato che lo sfratto per morosità è ammissibile anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione.
Questi sono considerati parti essenziali della locazione e quindi parificati nel processo al canone di locazione stesso. Ricordiamo che è sufficiente un ritardo di soli 20 giorni nel pagamento di una mensilità del canone di affitto per giustificare la richiesta di sfratto del conduttore.