I permessi non sempre sono necessari quando si costruisce. Vediamo quando non si parla di abusi edilizi e non si commette reato.
Per abuso edilizio si intende un illecito amministrativo che può diventare reato penale. Si verifica effettuando un intervento di costruzione o ristrutturazione di un immobile senza avere le autorizzazioni necessarie per procedere. Ci sono casi in cui questi permessi non servono.
Nell’edilizia per realizzare interventi su immobili occorre ottenere un titolo abilitativo per poter ricevere l’autorizzazione burocratica che dà inizio ai lavori. Parliamo di procedure amministrative obbligatorie per Legge volte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione degli interventi, il rispetto delle norme tecniche, la salvaguardia dell’assetto territoriale. Si parla di abuso edilizio quando tali condizioni burocratiche non vengono rispettate.
Gli illeciti fanno scattare sanzioni amministrative e penali. Per evitare infrazioni e pagamento di multe salate è bene conoscere quali sono le condizioni da rispettare nel momento in cui si devono effettuare interventi edili e in quali casi i permessi non servono. In alcuni casi, infatti, realizzare manufatti senza seguire le regole normative non costituisce un abuso.
L’abuso edilizio costituisce reato e illecito amministrativo e può portare alla demolizione dell’opera. Un’eventualità da evitare anche considerando il fatto che per gli illeciti amministrativi non scatta mai la prescrizione. Bisogna sapere, dunque, entro quali paletti muoversi. Non si ha bisogno di permessi se la costruzione è definibile “precaria” ossia temporanea, destinata alla rimozione o rimovibile in caso di necessità entro novanta giorni.
L’avvio dei lavori dovrà comunque essere comunicato all’Amministrazione comunale. È stata la Cassazione a stabilire come un’opera precaria non necessiti di alcun titolo edilizio per poter essere costruita a condizione che rispetti la caratteristica di temporaneità. In ogni altro caso – ossia di costruzione non precaria – allora si dovrà procedere con la richiesta delle necessarie autorizzazioni prima di iniziare gli interventi. Questo perché solo l’opera realizzata per esigenze improvvise e transitorie non produce effetti sul territorio che la normativa urbanistica regola.
La Giurisprudenza ha specificato che la natura precaria del manufatto che dà diritto all’esenzione dai permessi non si può desumere dalla temporaneità della destinazione che il costruttore associa soggettivamente all’opera né dal fatto che sia smontabile e non fissato al suolo ma si deve necessariamente ricollegare all’intrinseca destinazione materiale dell’opera stessa ad uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Di conseguenza dovrà esserci sollecita eliminazione.
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