I proprietari di un appartamento condominiale hanno dei diritti da far valere secondo la Legge in relazione al conto corrente condiviso.
Dal 2013 tutti i condomini con amministratore devono obbligatoriamente avere un conto corrente. Sarà proprio l’amministratore ad occuparsi degli adempimenti relativi all’apertura del conto e alla sua gestione. Ciò non toglie che anche l’inquilino del condominio abbia dei diritti.
L’amministratore è una figura di riferimento necessaria nei condomini con più di otto proprietari. Al di sotto di questo numero la nomina dell’amministratore è facoltativa e se non dovesse essere effettuata allora non si avrebbe la necessità di aprire un conto corrente condominiale. Al contrario, dove c’è questa figura anche se ci sono solo due appartamenti nel palazzo sarà obbligatorio procedere con l’apertura del conto.
Tale obbligo deriva dall’esigenza di garantire la tracciabilità e la trasparenza della gestione dei soldi distinguendo con chiarezza finanze personali da quelle dei condomini. Se l’amministratore dovesse gestire più condomini, infatti, sarebbe tenuto ad aprire più conti, ognuno per ogni palazzo. In caso di inadempienza dell’obbligo imposto dall’articolo 1129 del Codice Civile, scatterebbe immediatamente la revoca dell’amministratore inadempiente. Abbiamo parlato di trasparenza e tracciabilità, come vengono garantite ai proprietari degli appartamenti?
Il diritto normativo sul conto corrente condominiale dei proprietari degli appartamenti
Sul conto condominiale transitano tutte le operazioni in entrata e in uscita relativa al condominio. Naturalmente è possibile effettuare pagamenti in contanti rispettando il limite normativo di 4.999,99 euro ma una volta entrato in possesso della somma l’amministratore dovrebbe subito versarla sul conto corrente. Questo perché ogni condomino può in qualsiasi momento chiedere di consultare le operazioni effettuate prendendo visione degli estratti conto e dei saldi periodici.
L’amministratore ha l’obbligo di mettere a disposizione di tutti le informazioni riguardanti il condominio, spese incluse. L’articolo 1129 del CC, poi, stabilisce anche come sia facoltà di ogni condomino l’estrazione della copia della rendicontazione (pagando la richiesta di tasca propria). Nel caso in cui l’amministratore non agisca velocemente dopo la domanda di presa visione dei movimenti sul conto o si rifiuti di procedere, allora il condomino potrà rivolgersi direttamente alla filiale della banca presso cui è aperto il conto corrente.
Portando prova della proprietà di un appartamento in quel condominio e certificando l’avvenuta domanda inviata all’amministratore tramite raccomandata o PEC rimasta senza risposta, avrà diritto di visionare l’estrazione delle copie sostenendo i costi della richiesta. Se la banca dovesse rifiutarsi di procedere allora non rimarrebbe altro da fare che rivolgersi al Giudice civile.