I lavoratori stagionali alla scadenza del contratto possono inviare domanda di NASPI. Vediamo quali requisiti andranno soddisfatti.
La NASPI è l’indennità di disoccupazione erogata a chi perde il lavoro involontariamente. A fine contratto spetta anche ai lavoratori stagionale a condizione che presentino determinati requisiti di ammissibilità alla prestazione.
In alcuni settori lavorativi periodicamente aumenta il numero di richiesta di manodopera. Capita nell’agricoltura e nel turismo quando la quantità di lavoratori è legata ad una maggiore produzione e ad attività più frenetiche. La stagionalità è disciplinata da una rigida normativa volta a tutelare i cittadini che si ritrovano con un contratto a tempo determinato. Il rapporto di lavoro stagionale è maggiore in estate quando servono bagnini, assistenti ai bagnanti, camerieri, animatori ma può essere utilizzato durante tutto l’anno.
Una volta terminato il periodo di assunzione, il lavoratore si troverà senza stipendio. Può fare domanda di NASPI per avere un’entrata mensile fino a che non troverà un’altra occupazione. L’indennità di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni e verrà erogata al massimo per 24 mesi. Ci sono, però, dei requisiti da rispettare.
Possono beneficiare della NASPI i lavoratori subordinati apprendisti, soci lavoratori in cooperative con contratto da subordinato, personale artistico, dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato, operai agricoli a tempo indeterminato ma dipendenti di consorzi e cooperative. Condizioni necessarie per ottenere l’indennità sono aver maturato un periodo contributivo di minimo 13 settimane nei 4 mesi precedenti alla disoccupazione ed essere in stato di disoccupazione (non avere alcun impiego, sia subordinato che autonomo).
Per verificare il periodo contributivo basterà accedere all’estratto conto contributivo sul sito dell’INPS entrando nell’area personale MyINPS. Dopo aver inviato domanda di NASPI, il lavoratore ormai disoccupato potrà inviare domanda di disponibilità al lavoro all’Anpal – sistema informativo delle politiche attive del lavoro – o all’INPS allegando la richiesta di indennità di disoccupazione. Tra gli obblighi del richiedente confermare lo stato di disoccupazione entro 30 giorni dalla presentazione della DID sottoscrivendo il Patto di servizio presso un Centro per l’Impiego.
Ricordiamo, poi, che la NASPI dovrà essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha generato la disoccupazione involontaria. Le tempistiche sono più lunghe solo in caso di maternità insorta entro i 68 giorni o durante il periodo di lavoro scattando la sospensione della misura a causa dell’erogazione della maternità indennizzata. Scatta la sospensione anche per malattia o infortunio sul lavoro o in caso di controversia sul lavoro.
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